La responsabilità del datore di lavoro rispetto al “rischio sismico”.

Documento informativo rivolto al cliente:

Mobilfer al fine di dare chiarezza a tutti i clienti attuali e futuri offre un piccolo Vademecum rivolto a tutti coloro
che vogliono valutare l’acquisto di scaffalatura da magazzino.

Il datore di lavoro è tenuto a garantire e a mantenere nel tempo la sicurezza sul luogo di lavoro1, perché egli è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, sicurezza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Egli deve esercitare l’impresa, organizzando la sua attività in modo da salvaguardare l’integrità psicofisica dei suoi lavoratori, eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare loro dei danni. Quindi, deve fare una valutazione dei rischi per la salute e per la sicurezza e, all’esito, ridurne le fonti, rimuovere ciò che è pericoloso o sostituirlo con qualcosa che lo è di meno, attrezzare i locali e gli impianti in modo da prevenirli o da ridurli al minimo – se non è possibile eliminarli – e dotare i lavoratori di attrezzature e presidi sicuri2, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento. In particolare e per quanto d’interesse, la sismicità del luogo di lavoro (che è il sito di destinazione delle scaffalature metalliche) è un fattore di rischio che, se anche il datore di lavoro non conosce direttamente, gli è comunque facilmente conoscibile e ciò con la diligenza prevenzionale che gli deriva dal suo dovere di sicurezza verso i lavoratori. Infatti, la zonazione sismica del territorio della Repubblica è stabilita per legge ed i livelli di agS, attesa al Slv, sono calcolati secondo i criteri prescritti dalle NCT 2018. In ogni caso, è fatto notorio che l’Italia è un paese ad alto rischio sismico. Quindi, nell’esame completo e corretto dei rischi, il datore di lavoro, che esercita l’impresa in una zona sismica3, non può esimersi dal considerare il c.d. rischio sismico4. Siccome le attrezzature da lavoro e gli arredi devono essere – nei limiti del tecnicamente possibile ovvero dello stato dell’arte esistente al momento della fabbricazione o immissione in servizio – progettati e costruiti, perseguendo la massima sicurezza dal punto di vista costruttivo e in relazione al loro impiego5, il datore di lavoro, all’esito della sua analisi, dovrebbe valutare, per la sicurezza dell’ambiente di lavoro, di installare unicamente scaffalature metalliche sismo-resistente (e non c.d. statiche) e sostituire quelle statiche con altre in grado di resistere ai carichi dinamici. E ciò anche se né il legislatore nazionale né quelli regionali hanno espressamente prescritto l’obbligatorietà della progettazione antisismica delle scaffalature metalliche. Infatti, in mancanza o sottovalutando il rischio sismico, il datore di lavoro doterebbe la propria azienda di attrezzatture da lavoro e arredi che non sarebbero sicuri e, in violazione del generale principio di neminen laedere e, in particolare, del dovere imperativo di sicurezza verso i suoi lavoratori (dovere del quale è il principale responsabile) ex art. 2087 e d.lgs 81/2008, in caso terremoto (che, in zona sismica, è un evento prevedibile), esporrebbe a grave pericolo l’incolumità sua propria e dei lavoratori, con ogni conseguenza in ambito civile e penale verso i danneggiati. Infatti, in caso di sisma, nell’ipotesi eventuale ma verosimile di nocumento alla persona o alle cose dei lavoratori derivati in via diretta o mediata dal cedimento di scaffalature metalliche non sismo-resistenti, il datore di lavoro sarebbe penalmente responsabile (o corresponsabile nei termini di cui si dirà infra) ai sensi del codice penale e del d.lsg 81/2008 e tenuto a risarcire, sul piano civile, tutti i danni che ne fossero conseguenza diretta e immediata. E, ai danneggiati, non potrebbe opporre alcuna esimente né scriminante.

In particolare, non potrebbe obiettare:

Inoltre, il datore di lavoro si esporrebbe alle perdite economiche che gli deriverebbero dal perimento e/o dal nocumento del materiale stoccato nelle scaffalature portapallet e/o della documentazione organizzata nelle componenti d’arredo in uso. E questi danni sarebbero difficilmente ripetibili sia verso il fornitore professionale che avesse esattamente eseguito il contratto di fornitura6 che verso le terze compagnie di assicurazione, qualora non fosse stato assicurato il rischio sisma o quando, pur avendolo previsto, l’azienda non si avesse adattato misure antisismiche idonee a eliminare o ridurre il rischio sismico. Tanto chiarito, si segnala che, oltre al datore di lavoro, anche il fornitore professionale della scaffalatura metallica, quando il manufatto commissionato costituisce un’”attrezzatura da lavoro”, è obbligato, ai sensi del T.U. Sicurezza7, ad immettere nel mercato un prodotto sicuro in relazione al suo impiego, alle prestazioni richieste dal committente/datore di lavoro e ai rischi connessi alla sua installazione. Invero, il legislatore nazionale, per rendere più efficace la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore, ha coinvolto nel dovere di sicurezza anche i soggetti estranei al rapporto di lavoro, il cui operato influisce ugualmente sull’ambiente di lavoro. Quindi, se la scaffalatura metallica è destinata ad una zona sismica, anche il fornitore, nell’esame completo e corretto dei rischi, non può non considerare la sismicità del sito e, per eliminare o mitigare i danni che potrebbero derivare a persone e/o a cose da un terremoto, dovrebbe necessariamente, oltre a proporre, progettare e costruire solo manufatti in grado di resistere alle azioni sismiche in conformità alle NCT 2018, alle normative tecniche di settore UNI e alle regole di buona tecnica. E se, pur ricorrendone le condizioni (e, quindi, ogni qualvolta l’area di destinazione del manufatto è una zona sismica), il fornitore trascurasse il rischio sismico, e ciò per sua colpa (per negligenza o imperizia o imprudenza), ma anche su espressa richiesta del committente/datore di lavoro, nella denegata ipotesi di un sinistro derivante dalla sottovalutazione del rischio sismico con danni a persone o cose terze, sarebbe sempre responsabile nei confronti del danneggiato e ciò per il solo fatto di aver immesso nel processo produttivo un bene “pericoloso” in relazione al suo impiego e ai rischi connessi alla sua installazione per la salute e per l’integrità psico-fisica dei lavoratori ai sensi del T.U. 81/2008 e salva la prova che l’utilizzatore finale abbia compiuto sul bene trasformazioni di natura, tale da integrare una causa sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare il medesimo evento dannoso.

Conclusione:

In generale si tratta di investire nel valore umano, fornendo ai propri dipendenti, collaboratori, soci o a sé stessi, un luogo di lavoro sicuro, chi investe nella sicurezza prima che accadano gli eventi ha sempre speso meno. Ma non solo, questo investimento dal punto di vista economico si ripaga comunque nel medio termine, riducendo i premi assicurativi sui beni ed evitando i costi di perdita della merce stoccata ed evitando il rischio di perdita del business, rendendo l’investimento economicamente vantaggioso.
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